Arriva il verdetto del giudice sportivo per quanto accaduto domenica sugli spalti all’Unipol Domus nel match tra Cagliari e Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa, Juventus, Lazio, Milan, Monza, Parma, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al com- portamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. CAGLIARI
per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Sud”, al 25° del primo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, aggravando così il clima di forte tensione tra le due tifoserie, tant’è che l’Arbitro era costretto ad interrompere la gara per alcuni minuti. Successivamente, quando la situazione si stava normalizzando, anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Soc. Cagliari, dal settore denominato “Curva Nord” occupato dai sostenitori del Cagliari venivano lanciati alcuni fumogeni sul terreno di giuoco ed un petardo che, esplodendo, causava il leggero stordimento di un vigile del fuoco. Alla ripresa della gara, avvenuta dopo circa sette minuti grazie anche all’intervento del capitano della Soc. Cagliari, e nel corso del secondo tempo i sostenitori del Cagliari occupanti il settore denominato “Curva Nord” lanciavano nel recinto di giuoco quattro petardi, due fumogeni e cinque bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. NAPOLI per avere, suoi sostenitori, esibito uno striscione e intonato cori offensivi nei confronti della tifoseria avversaria; per avere, al 25° del primo tempo, 48/147 lanciato tre fumogeni, oggetti vari ed alcuni seggiolini nel settore denominato “Curva Sud” occupato dai sostenitori della squadra avversaria, causando il leggero ferimento di uno steward e di un tifoso avversario provocando così un clima di forte tensione tra le due tifoserie, tanto da costringere l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti. La situazione si è normalizzata anche grazie alla fattiva collaborazione del capitano della Soc. Napoli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed una nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.